La Corte EDU con sentenza del 6 febbraio 2025 nel caso Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri contro l’Italia (ricorso n. 36617/18) ha condannato l’Italia per la violazione dell’articolo 8 della CEDU in relazione all’attività di verifica fiscale presso la sede del contribuente estraneo a fattispecie di penale rilevanza prediligendo il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio (comprensivo quindi dei locali aziendali e professionali sede dell’attività d’impresa).
La Corte rileva come il quadro normativo italiano riconosca all’Amministrazione finanziaria un potere istruttorio la cui ampiezza e pervasività non risulta bilanciata da adeguati contrappesi giurisdizionali tanto prima quanto dopo l’attività di verifica, censurando l’automatismo caratterizzante la concessione delle autorizzazioni di accesso rilasciate senza un reale vaglio sulla loro necessità e proporzionalità privi di strumenti in grado di temperare e tutelare l’attività da parte del contribuente contro eventuali abusi.
Ne emerge una sostanziale assenza di adeguato bilanciamento tra il potere di accertamento ed i diritti fondamentali del contribuente che si vede destinatario di una autorizzazione ispettiva priva di autonoma e ponderata verifica sulla fondatezza, l’inesistenza di strumenti adeguati al controllo ex post sull’illegittimità dell’attività di verifica, caratterizzata sovente da una indiscriminata raccolta di informazioni.
Da ciò deriva inevitabilmente una forte ripercussione sulle prove raccolte in violazione delle garanzie poste nel procedimento di accertamento fiscale.
Tale pronuncia ha visto la presentazione in tempi record del ddl 1376 dell’11 febbraio 2025, con cui il Governo italiano ha proposto l’introduzione del comma 2, all’art. 35, L. 4/1929 (in materia accesso) con l’intento di rendere applicabile anche all’attività della Guardia di Finanza le disposizioni previste per l’azione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dunque scontare le medesime limitazioni previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente (fattispecie questa già tuttavia chiarita dalla circolare 1/2018 della G.d.F.).